Certificazioni


La filosofia di Waterfree è di garantire sempre la massima qualità dei suoi prodotti tramite le Certificazioni redatte da Organismi Indipendenti.

Investendo su tali Certificazioni, WaterFree rinnova costantemente la sua “sfida tecnologica” innalzando nel contempo la propria Qualità Certificata Made in Italy.

Marcatura CE

La marcatura CE, in vigore dal 1993, indica la conformità a tutti gli obblighi che incombono sui fabbricanti (od importatori) in merito ai loro prodotti (od a quelli immessi sul mercato sotto la propria responsabilità) in virtù delle Direttive Comunitarie, consentendo la libera commercializzazione dei prodotti marcati entro il mercato europeo. Oltre alla libera circolazione dei beni, la marcatura CE apposta su un prodotto comporta l’inversione dell’onere della prova sul rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalle Direttive nuovo approccio. In particolare, quest'ultimo punto non è cosa da poco. Posto che i prodotti sono immessi nel mercato sotto la responsabilità del fabbricante o dell'importatore, avvalersi di una finzione giuridica che inverte l'onere della prova significa che un prodotto conforme può essere contestato solo se la violazione dei requisiti della Direttiva di riferimento venga concretamente provata. 

Apponendo il marchio CE su un prodotto, il produttore dichiara di rispettare tutti i requisiti previsti per ottenere il marchio stesso, assumendosi la responsabilità della sua commercializzazione entro lo spazio economico europeo (Paesi dell’area SEE, composta dai 27 Paesi membri della UE, e Paesi dell’area EFTA, ovvero Islanda, Norvegia, Liechtenstein). La marcatura CE è prevista anche per beni prodotti in Paesi terzi, poi commercializzati nell’ area SEE e Turchia.

La marcatura CE non implica che un bene sia stato prodotto entro l’area SEE, bensì che ne è stata verificata la conformità alle normative europee previste (ad esempio, le norme armonizzate relative alla sicurezza) prima della sua commercializzazione. Inoltre la marcatura segnala che il produttore ha verificato la conformità del bene a tutti i requisiti fondamentali previsti dalle direttive inerenti e relative a sicurezza, igiene e rispetto dell´ambiente. Qualora le direttive lo prevedano, la conformità di un prodotto può, inoltre, essere valutata da un ente terzo certificato. La marcatura CE non è obbligatoria per tutti i prodotti: le direttive europee la impongono solo per determinate categorie. Queste comprendono sia prodotti per uso strettamente professionale (ad esempio dispositivi medici, ascensori, macchinari e strumenti di pesatura), sia di largo consumo (come giocattoli, computer, telefoni cellulari e lampadine).

TiFQ - D.M. 25/2012

Tutti gli erogatori WaterFree sono conformi al D.M. 25/2012.



Il giorno 23 Marzo 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 25/2012 del Ministero della Salute “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”, che abroga il D.M. 443/90 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”. Con la pubblicazione del DM 25, molte sono le cose destinate a cambiare nell’ universo del trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, e le conseguenze di questo cambiamento  interesseranno i produttori, i distributori, gli installatori, i manutentori e anche i consumatori, ossia gli utenti finali.

Il Decreto Ministeriale n. 25/2012 si inserisce in un contesto critico, in quanto la pubblicazione del decreto 443 risale al 1990, quando ancora non era disponibile una regolamentazione relativa alla qualità dell’acqua potabile (la Direttiva 98/83 è stata pubblicata nel 1998 e recepita in Italia nel 2001 con il D.Lgs n.31). Inoltre dal 1990 ad oggi il panorama produttivo delle tecnologie per il trattamento dell’acqua si è notevolmente ampliato, sia per quanto riguarda la tipologia dei prodotti disponibili, sia per quanto riguarda l’attenzione alle fasi relative alle loro prestazioni, alla loro installazione e alla loro gestione.

Un primo punto molto importante di questo nuovo Decreto riguarda il costruttore e il distributore, che hanno la piena  responsabilità di mettere in commercio apparecchiature  “sicure”, sia per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza  che per quelli specifici, il che significa ad esempio conformità dei materiali costruttivi al contatto con acqua destinata al consumo umano (DM 174/2004). Inoltre  per poter garantire che l’acqua trattata resti sempre conforme ai requisiti di legge (DLgs n.31) è lasciata all’utilizzatore stesso la facoltà di valutare le performances del prodotto, effettuando prelievi prima e dopo il trattamento, e confrontandole con quanto dichiarato dal produttore. In secondo luogo, il  Decreto specifica chiaramente la responsabilità per il produttore ed il venditore circa cosa debba essere presente nelle istruzioni e nei manuali di montaggio ed istruzione delle apparecchiature, soprattutto evidenziando l’importanza della corretta manutenzione, che deve essere affidata ad aziende competenti, in grado di fornire supporto ed assistenza, e delle procedure di progettazione, installazione e collaudo delle apparecchiature connesse alla rete idrica, che devono essere svolta a cura di imprese abilitate all’esercizio di queste attività (DM 37/2008 ex legge 46/90).

Tutto ciò consentirà dunque solo a produttori e distributori “seri” di operare nel mercato, in quanto solo questi potranno fornire la “progettazione”, insieme al prodotto, ed in quanto l’installatore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità, che metterà il consumatore al riparo da qualsiasi successivo danno, anche derivante da pubblicità false e ingannevoli relative alle prestazioni dei prodotti , poiché essi dovranno essere pubblicizzati utilizzando esclusivamente argomentazioni fondate su dati scientifici comprovati (nazionali e non) e non generiche.

Nessuna apparecchiatura può essere propagandata o venduta sotto la voce generica di "depuratore d'acqua", ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta.

Certificazioni TiFQ 

Legislazione nazionale


Il D.M. 174/2004 definisce le condizioni che devono avere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Le disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni.

I materiali e gli oggetti, così come i loro prodotti di assemblaggio, devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, così come definite nell'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi posta a contatto.

Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Inoltre, devono tenere a disposizione del Ministero della Salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal regolamento in esame.

TIFQ Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari, in collaborazione con il Laboratorio di Reologia del Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali dell’Università della Calabria, ha messo a punto una procedura per il rilascio della conformità al D.M. n. 174/2004 dei materiali utilizzati a contato con acqua destinata al consumo umano. Per quanto riguarda i prodotti finiti, il TIFQ può rilasciare una certificazione di prodotto di terza parte, valutando le conformità normative e l’idoneità progettuale e costruttiva dal punto di vista igienico.

L’istituto TIFQ ha sviluppato (in seno al proprio comitato scientifico) una procedura articolata in tre parti:


1. Analisi della documentazione permetterà di:

individuare per ogni prodotto i componenti a diretto contatto con l’acqua;

valutare i report di eventuali prove migratorie già effettuate ed eventuali certificazioni attive di altri paesi (quelle idonee verranno accettate);

emettere omologazione dei componenti utilizzati per ogni prodotto.

2. Prove di migrazione

saranno eseguite le diverse prove di migrazione necessarie come indicato dal D.M. n. 174/2004; per i componenti con la stessa composizione sarà effettuata un’unica prova. Il certificato rilasciato per ogni prodotto conterrà, oltre alla dichiarazione di conformità al D.M. n. 174/2004, i test report delle prove effettuate.

3. Verifica annuale delle conformità

verifiche effettuate sul prodotto, sulla documentazione tecnica e audit annuali presso il produttore consentiranno il mantenimento della conformità.

Marchio di igiene: come rendere spendibile sul mercato l’adempimento normativo?

Una volta rilasciata la conformità al D.M. 174/2004 e D.M. 25/2012, è possibile avviare un’attività di verifica per il rilascio volontario della certificazione di prodotto.

La certificazione ottenuta permetterà di qualificare ulteriormente i propri prodotti apportando il marchio di qualità igienica sul prodotto finito.

>>DECRETO 6 aprile 2004, n.174